(massima n. 2)
La ratifica tacita da parte del mandante dell'operato del mandatario, ex art. 1712 c.c., presuppone che il mandato abbia avuto esecuzione e che di tale esecuzione il mandatario abbia dato notizia al mandante, specificando l'avvenuto compimento da parte sua delle attività divergenti o esorbitanti, laddove non può aversi ratifica tacita quando il comportamento del mandatario sia talmente divergente dalle istruzioni da far ritenere che si sia avuta una radicale inesecuzione del mandato stesso; in ogni caso, la ratifica tacita può operare nei soli rapporti tra mandante e mandatario, e non può essere invocata dall'ausiliario del mandatario nei confronti del mandante.