(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1693 c.c. e del correlativo art. 27 della Convenzione Internazionale Merci, approvata a Berna il 25 ottobre 1952, e ratificata in Italia con la L. 28 maggio 1955, n. 916; il vettore è responsabile ex recepto della perdita e delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi della cosa stessa o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Ciò implica una presunzione di responsabilità che non si discosta dalla regola fondamentale dettata dall'art. 1218 c.c., relativamente alla responsabilità del debitore e che presuppone sotto il profilo subiettivo, un adempimento colposo generico, e cioè un comportamento negligente, imprudente o contrario a norme regolamentari. Essendo sufficiente ad integrare la presunzione della responsabilità del vettore il concorso del solo, estremo della colpa normale, devesi dedurne l'estraneità a tale sistema del concetto della colpa grave, anche perché per la legge ferroviaria citata la colpa grave rappresenta un elemento costitutivo di più rilevanti effetti (pagamenti del doppio delle indennità massime previste per le inadempienze vettoriali generiche). In tal caso, come si verifica con la situazione risarcitoria contemplata dall'art. 1225 c.c., (inadempimento dovuto a dolo del debitore), rivive la regola generale dettata dall'art. 2697 c.c., in ordine alla prova, secondo cui spetta a chi chiede l'attuazione della volontà della legge, in relazione a un diritto che faccia valere in via di azione o di eccezione, di provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e cioè le condizioni della pretesa.