(massima n. 1)
Nel caso di testamento pubblico, il notaio può predisporre l'atto in assenza dei testimoni, a condizione che il testatore ripeta la sua volontà in presenza dei testimoni prima che il notaio dia lettura dello scritto. La conformità del testamento alla volontà della testatrice, dichiarata in presenza dei testimoni e del notaio e prima della lettura dell'atto, soddisfa le previsioni dell'art. 603, co. 2, cod. civ.