(massima n. 1)
La responsabilità del vettore per le cose trasportate non può ritenersi limitata all'attività di trasferimento della cosa da luogo a luogo, ma si estende a tutte le attività accessorie che ne costituiscono la necessaria e naturale integrazione per raggiungere il fine pratico cui è preordinato l'adempimento dell'obbligazione principale, e viene meno solo con la consegna al destinatario. Solo con detta consegna viene meno, altresì, il dovere di conservazione e di custodia che incombe al vettore, salva, nel caso di mancata collaborazione del destinatario, l'applicazione della norma dell'art. 1686 c.c., che prevede l'obbligo di chiedere istruzioni al mittente e di provvedere alla custodia delle cose consegnategli.