(massima n. 1)
La responsabilitā ex recepto del vettore per la perdita o l'avaria della cosa consegnatagli non č esclusa dalla mancata prova, da parte del destinatario proprietario del bene, di aver sostituito la cosa perduta od avariata con altra o di avere sostenuto una spesa a tal fine, rappresentando detta perdita od avaria di per sé un danno da calcolarsi secondo i criteri fissati dall'art. 1696 c.c.