Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5474 del 1 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contesto dell'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità, la semplice denuncia di successione e la trascrizione di essa non sono sufficienti per configurare un'accettazione espressa o tacita dell'eredità. È necessaria una manifestazione di volontà inequivocabile da parte dell'erede, realizzata attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, come richiesto dall'art. 475 c.c.

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