(massima n. 1)
Nel contesto dell'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità, la semplice denuncia di successione e la trascrizione di essa non sono sufficienti per configurare un'accettazione espressa o tacita dell'eredità. È necessaria una manifestazione di volontà inequivocabile da parte dell'erede, realizzata attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, come richiesto dall'art. 475 c.c.