(massima n. 1)
In tema di convalida dei provvedimenti d'urgenza adottati dalla pubblica autoritā ex art. 403 c.c., il decreto emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo, avendo natura cautelare e provvisoria ed essendo destinato ad essere assorbito dalla decisione di merito, non deve contenere alcuna statuizione sulle spese di lite che, ove erroneamente effettuata, č impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost., avendo, limitatamente a tale parte, il carattere della decisorietā e definitivitā.