Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 2541 del 3 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di opposizione al rendiconto dell'amministratore di sostegno, ciascun erede può agire nell'interesse degli altri, non configurandosi generalmente un litisconsorzio necessario, salvo specifica dimostrazione in contrario che dimostri un reale pregiudizio subito dagli altri eredi dovuto alla mancata partecipazione al giudizio.

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