Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22982 del 20 agosto 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il decreto camerale con cui il giudice tutelare liquida le spese o l'indennità in favore dell'amministratore di sostegno, al pari di quello in favore del tutore dell'interdetto, ha natura decisoria nella parte in cui risolve questioni inerenti alla spettanza ed entità dei relativi crediti ed è, pertanto, impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, della Costituzione.

(massima n. 2)

In tema di amministrazione di sostegno, il giudice, stante il carattere gratuito e doveroso dell'ufficio, può riconoscere all'amministratore un'indennità, che non ha natura di corrispettivo, né di equivalente monetario delle energie profuse, ma di semplice ristoro, ancorché apprezzabile e non meramente simbolico, per compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili, da liquidarsi con valutazione ampiamente discrezionale, sulla base dell'equità, quale unico parametro fissato dall'art. 379 c.c., compiendo una valutazione globale con metodo sintetico delle difficoltà incontrate, della consistenza del patrimonio del beneficiario e degli esborsi sostenuti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva negato l'indennità all'amministratore, che, nonostante la non peculiare entità del patrimonio e la modesta durata dell'incarico, aveva ritardato nel depositare il rendiconto della gestione, così violando gli obblighi sullo stesso gravanti, impedendo la vigilanza da parte del giudice tutelare e rischiando di pregiudicare i diritti del beneficiario).

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