(massima n. 1)
L'esistenza di un'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230-bis c.c., richiede non solo la prova di una comunanza di lucri e perdite, ma anche di un lavoro associato che indichi l'attivitā comune dei partecipanti alla comunione. La mera costituzione di un fondo comune non č sufficiente.