Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15026 del 29 maggio 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di impresa familiare, il partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili ha l'onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota astratta della propria partecipazione, potendo a tal fine ricorrere anche a presunzioni semplici, tra cui la predeterminazione delle quote operata a fini fiscali; sul familiare esercente l'impresa grava invece l'onere di fornire la prova contraria rispetto alle eventuali presunzioni semplici, nonché di dimostrare il pagamento degli utili spettanti pro quota a ciascun partecipante.

(massima n. 2)

La decadenza del lavoratore dal diritto d'impugnare una rinuncia ai sensi dell'art. 2113 c.c. costituisce oggetto di un'eccezione propria - cui si applicano le preclusioni degli artt. 416 e 437 cod. proc. civ.- e non può essere dichiarata d'ufficio (art. 2969 cod.civ.), non concernendo una materia sottratta alla disponibilità delle parti ma solo l'osservanza di norme inderogabili poste a tutela del trattamento minimo garantito.

(massima n. 3)

In assenza di una tempestiva eccezione di decadenza formulata dal titolare dell'impresa individuale nei confronti del lavoratore che impugna una rinuncia ex art. 2113 c.c., il giudice non può rilevarne d'ufficio la tardività, essendo quella delle preclusioni materia sottratta alla disponibilità delle parti.

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