(massima n. 1)
Va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., all'art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed all'art. 117, comma 1, Cost., in riferimento agli artt. 8 e 12 Cedu la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 230-bis cod. civ. lą dove, disponendo, al primo comma che "il familiare che presta in modo continuativo la sua attivitą di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantitą e alla qualitą del lavoro prestato " ed indicando, al terzo comma che "ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo", non include nel novero dei familiari il convivente more uxorio.