Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 1900 del 24 gennaio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata – in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., all'art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed all'art. 117, comma 1, Cost., in riferimento agli artt. 8 e 12 Cedu – la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 230-bis cod. civ. lą dove, disponendo, al primo comma che "il familiare che presta in modo continuativo la sua attivitą di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantitą e alla qualitą del lavoro prestato " ed indicando, al terzo comma che "ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo", non include nel novero dei familiari il convivente more uxorio.

(massima n. 2)

La continuitą dell'apporto richiesto dall'art. 230 bis cod. civ. per la configurabilitą della partecipazione all'impresa familiare non esige la continuitą della presenza in azienda, richiedendo invece soltanto la continuitą dell'apporto, cosa che detta continuitą appare, in linea di principio, del tutto compatibile con altre occupazioni professionali e non, purchč in concreto le modalitą di svolgimento delle varie attivitą concorrenti risultino tra loro conciliabili, di tal che la contemporanea dedizione ad interessi di natura diversa non incide in maniera aprioristica nemmeno sulla misura dell'apporto qualitativo e quantitativo del singolo partecipante all'impresa familiare.

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