Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 32161 del 20 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La solidarietą attiva fra pił creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identitą qualitativa delle prestazioni (eadem res debita) e delle obbligazioni (eadem causa debendi), con la precisazione che l'interesse a negare detta solidarietą non č attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori. Tuttavia, in base alle regole dettate per la comunione legale, deve ritenersi che in caso di prestito concesso congiuntamente da due coniugi in regime patrimoniale di comunione legale con denaro della comunione, il debitore che restituisca l'intero importo ad uno solo dei coniugi č liberato, per la prevalenza delle regole della comunione legale sul principio della parziarietą delle obbligazioni solidali dal lato attivo.

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