(massima n. 1)
Nel trasporto di cose il vettore ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 1687 c.c., di dare avviso al destinatario dell'arrivo delle cose trasportate e correlativamente anche del loro mancato arrivo nel caso di perdita durante il viaggio. Ne consegue che sullo stesso vettore, convenuto dal mittente con fazione di danno per la perdita durante il viaggio delle cose consegnategli, incombe l'onere della prova dell'avvenuta richiesta della riconsegna della merce da parte del destinatario ai sensi ed agli effetti previsti dall'art. 1689 c.c.