(massima n. 2)
La responsabilità, ex recepto, del trasportatore nei confronti del destinatario non cessa con l'arrivo della merce al proprio magazzino e la messa a disposizione della medesima, ma soltanto con la consegna materiale della stessa, con conseguente insufficienza a tal fine della firma da parte di quegli sulla bolla di accompagnamento, perché l'esecuzione del contratto di trasporto di cose non si esaurisce nel trasferimento della merce da un luogo ad un altro, ma comprende l'adempimento di tutte le obbligazioni accessorie necessarie per il raggiungimento del fine pratico che le parti si sono prefisso, per cui fino alla consegna al destinatario persiste l'obbligo di conservare e custodire la merce e il diritto di questi di ottenere il risarcimento del danno in caso di perdita o danneggiamento. Il trasportatore obbligato ex recepto a risarcire il danno al destinatario della merce perché sottratta nei suoi magazzini ove l'aveva messa a sua disposizione per il ritiro deve corrispondergli anche l'Iva versata al venditore non potendo più egli riversarla sull'acquirente finale.