(massima n. 1)
In tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo. Ne consegue che ove sia accertato il diretto nesso di causalità tra l'infedeltà di uno dei coniugi e la irreversibilità della crisi coniugale l'addebito della separazione risulta legittimo.