(massima n. 1)
La convenzione intervenuta tra i coniugi in sede di separazione consensuale, con la quale essi pattuiscono un trasferimento patrimoniale ai figli, a titolo gratuito e in funzione di adempimento dell'obbligo genitoriale di mantenimento, non č nulla, qualora garantisca il risultato solutorio, non essendo in contrasto con norme imperative, nč con diritti indisponibili.