Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 6029 del 28 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La convenzione intervenuta tra i coniugi in sede di separazione consensuale, con la quale essi pattuiscono un trasferimento patrimoniale ai figli, a titolo gratuito e in funzione di adempimento dell'obbligo genitoriale di mantenimento, non č nulla, qualora garantisca il risultato solutorio, non essendo in contrasto con norme imperative, nč con diritti indisponibili.

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