Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 24111 del 8 agosto 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

La domanda di divorzio e quella di conservazione del cognome del marito sono due domande diverse ed autonome, in quanto fondate su diversi presupposti, essendo volte ad accertare, la prima, il venir meno della comunione materiale morale di vita tra i coniugi e, la seconda, la sussistenza del diverso interesse a conservare un tratto identificativo divenuto bene in sé ed esulante dalla sua corrispondenza allo "status", con conseguente scindibilità delle rispettive decisioni.

(massima n. 2)

La perdita del diritto all'utilizzazione del cognome del marito è una conseguenza della perdita dello status, e cioè del divorzio, non essendovi più una relazione matrimoniale da manifestare all'esterno, salvo che in via eccezionale la donna venga autorizzata a portare il cognome del marito, solo ove persista un interesse meritevole di tutela.

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