(massima n. 1)
La carenza di una prova idonea a vincere la presunzione di responsabilità posta a carico del vettore dall'art. 1681 c.c. per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il trasporto non preclude l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato, che è tenuto, durante il trasporto, all'osservanza delle comuni norme di prudenza e di diligenza, atteso che la prova liberatoria incombente sul vettore in ordine all'approntamento di mezzi idonei a salvaguardare l'incolumità del passeggero con normale diligenza, non può escludere un ragionevole affidamento anche su un minimo di prudenza e di senso di responsabilità da parte di quest'ultimo.