Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8955 del 4 aprile 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il diritto al nome è, per definizione, personalissimo, sicché il singolo può ben chiederne tutela, in via ordinaria, senza che debbano, coevamente, chiedere la medesima tutela i suoi congiunti, portatori del medesimo cognome. Come tale, il diritto alla cognomizzazione e la tutela di questo diritto sono riservati a tutti coloro che discendono dal comune avo, cui è stato riconosciuto il titolo nobiliare e ciascuno di loro può chiaramente agire singolarmente con un giudizio ordinario di cognizione.

(massima n. 2)

Il diritto alla cognomizzazione del predicato nobiliare e la sua tutela sono riservati a tutti i discendenti dal comune avo cui è stato riconosciuto il titolo nobiliare, cosicché ciascuno di essi, ove si tratti di titolo esistente prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione, può agire con un giudizio ordinario di cognizione, senza necessità che la stessa tutela debba essere richiesta, coevamente, da tutti i suoi congiunti portatori del medesimo cognome, trattandosi di diritto personalissimo.

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