(massima n. 1)
In tema di tutela penale del diritto d'autore, integra il reato previsto dall'art. 171 ter, comma primo, lett. b), L. 22 aprile 1941, n. 633, la detenzione su elaboratore elettronico, per uso non personale ed al fine di profitto, di opera dell'ingegno abusivamente riprodotta mediante tecnica di scansionamento e destinata alla realizzazione di copie cartacee da porre in vendita. (In motivazione, la Corte ha osservato che la cd. "scannerizzazione" rientra, a mente del comma terzo dell'art. 68 della legge citata, tra i sistemi di riproduzione analoghi alla fotocopia e alla xerocopia).