(massima n. 1)
Poiché le emittenti radiotelevisive sono titolari di diritti connessi riconosciuti dall'art. 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, non trova ad esse applicazione l'art. 65 della medesima legge, che sancisce la legittimitą delle riproduzioni di articoli di attualitą su giornali, anche radiotelevisivi.