(massima n. 1)
Sono da ritenere abusive, e pertanto suscettibili di dar luogo alla configurabilitą del reato previsto dall'art. 171 bis l. 22 aprile 1941 n. 633, tutte le duplicazioni di programmi informatici che siano realizzate al di fuori delle forme previste dagli art. 64 bis, 64 ter e 64 quater della medesima legge.