(massima n. 1)
L'espressione "autore della fotografia cinematografica" usata nel contesto del D.Lgs. n. 28 del 2004 non può significare "autore di opera dell'ingegno costituita dalla fotografia cinematografica", perché la parola "autore" è usata dalla norma in senso atecnico e non si pone affatto in contraddizione con l'elenco degli autori dell'opera cinematografica contenuto nell'art. 44 della L. n. 633 del 1941. Invero, l'elenco contenuto nell'art. 44 citato è da riferire non tanto a soggetti quanto ad attività o funzioni creative: quella di direzione artistica, di creazione del soggetto, della sceneggiatura e della musica, per cui, rispetto a ciascuna di tali funzioni, è possibile individuare una concorrenza di più soggetti, così come è possibile che più funzioni si cumulino in capo allo stesso soggetto. Pertanto, si dovrebbe ritenere ammissibile che un direttore della fotografia, per il pregio dell'apporto offerto ad una determinata opera cinematografica, rivendichi di avere cooperato alla direzione artistica del film e, a tale titolo, rivendichi la propria qualità di coautore dell'opera cinematografica. Altra cosa, completamente diversa, è però individuare la direzione della fotografia cinematografica come una funzione creativa autonoma, che affianchi quelle elencate dall'art. 44, e che meriti, pertanto, di essere riconosciuta una componente creativa dell'opera cinematografica.