Cassazione civile Sez. I sentenza n. 20410 del 20 settembre 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

L'editore di un quotidiano o di un periodico, quale titolare dei diritti di sfruttamento economico sull'opera collettiva, e di conseguenza sulle parti che la compongono, č legittimato ad opporsi alla pubblicazione, su una rassegna stampa diffusa, a scopo di lucro, in via informatica, di articoli tratti dalla propria pubblicazione, per i quali la riproduzione o l'utilizzazione č stata espressamente riservata dall'editore stesso.

(massima n. 2)

Il soggetto che organizza e dirige l'opera collettiva ne č considerato autore ai sensi dell'art. 7 L. 22 aprile 1941, n. 633 senza che sia necessario accertare un ulteriore modo di acquisizione del diritto sull'opera componente rispetto a quello sull'opera collettiva. Spettando all'editore, ai sensi dell'art. 38 L. n. 633/1941, salvo patto contrario e senza pregiudizio per i diritti di chi organizza e dirige la creazione, i diritti di utilizzazione economica sull'opera collettiva, lo stesso č legittimato a dichiarare espressamente riservata la riproduzione degli articoli in essa pubblicati e quindi ad opporsi alla successiva utilizzazione senza che il suo comportamento configuri abuso di posizione dominante. La rassegna stampa distribuita a scopo di lucro con caratteristiche parassitarie costituisce violazione dell'art. 101 L. n. 633/1941 ed č qualificabile altresė quale atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c..

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