(massima n. 1)
Al periodo di durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, stabilito dall'art. 32 l. 22 aprile 1941 n. 633, mod. dall'art. 3 d.P.R. 8 gennaio 1979 n. 19, in 50 anni dalla prima proiezione pubblica, purchč questa abbia luogo non oltre 5 anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera č stata prodotta, vanno aggiunti la proroga di 6 anni disposta dal d.lg.lt 20 luglio 1945 n. 440 per tutte le opere dell'ingegno e la sospensione disposta dall'all. XV al trattato di pace reso esecutivo in Italia con d.l.C.p.S. 28 novembre 1947 n. 1430, dallo scoppio della guerra all'entrata in vigore del trattato medesimo.