(massima n. 1)
In tema di tutela del diritto d'autore sulle opere cinematografiche, i diritti esclusivi di riproduzione (art. 13 l. dir. autore), di esecuzione e rappresentazione (art. 15), di diffusione (art. 16) e di messa in commercio (art. 17) sono fra loro indipendenti e, pertanto, chi viola uno di essi č responsabile della propria violazione indipendentemente dalla eventuale concorrente responsabilitā di altri per la violazione di un diverso diritto di esclusiva sulla medesima opera cinematografica; con la conseguenza che l'illecita diffusione di films a cartoni animati mediante trasmissione televisiva deve essere autonomamente represso nei confronti dell'abusivo diffusore a distanza, non essendo la responsabilitā di questi eliminata da quella dell'originario autore dell'illecita riproduzione degli indicati films su video cassette, nč da quella dell'autore del primo atto di messa in commercio delle stesse.