(massima n. 1)
In tema di tutela del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche, il diritto esclusivo di riproduzione (art. 13 l. diritto d'autore) ha per oggetto la moltiplicazione delle opere in copie e quello esclusivo di messa in commercio (art. 17 legge cit.) riguarda il primo atto d'immissione in circolazione, a profitto dell'autore, degli esemplari delle opere, senza divieto dell'ulteriore loro commercio. Pertanto - a meno che l'autore non abbia esercitato il diritto di ritiro dal commercio degli esemplari lecitamente riprodotti - il commercio dell'opera integra una lesione del diritto d'autore solo se č collegato al primo atto di messa in commercio, compiuto, a proprio profitto, dell'abusivo riproduttore delle opere medesime.