(massima n. 1)
L'art. 1681 c.c. pone una presunzione di responsabilitā a carico del vettore in ordine ai sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio. Detta presunzione opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attivitā del vettore nell'esecuzione del trasporto. A tali fini non č necessario che il passeggero individui la precisa anormalitā del servizio che ha determinato il sinistro, ma deve provare che l'evento lesivo č stato causato in termini oggettivi dal fatto del vettore e quindi dalla attivitā del trasporto.