(massima n. 1)
Lo sfruttamento economico dell'opera cinematografica, non suscettibile di uso diretto, avviene attraverso la concessione a terzi, deliberata a maggioranza nel caso di pluralitā dei produttori, a tenore del comma 1, dell'art. 1105 c.c., applicabile in forza del richiamo contenuto nell'art. 10 l. n. 633 del 1941. Il produttore pretermesso č tenuto ad impugnare la deliberazione nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1109 c.c., venendo in rilievo un atto di ordinaria amministrazione ai sensi del comma 2 del summenzionato art. 1105.