(massima n. 1)
A norma dell'art. 21 l. 5 febbraio 1992 n. 104, l'insegnante di scuola media portatore di handicap con riduzione della capacitą lavorativa in misura superiore a due terzi ha diritto alla precedenza assoluta, in sede di trasferimento a domanda, in ciascuna fase di trasferimento, in quanto la relativa posizione deve essere riconosciuta in termini di diritto soggettivo perfetto a fronte del quale sussiste l'obbligo dell'amministrazione di accordare la detta precedenza, non residuando alcun margine di discrezionalitą alle determinazioni dell'autoritą amministrativa relativamente all'"an", al "quid", e al "quomodo" delle stesse.