(massima n. 1)
Posto che in forza dell'art. 19 l. 5 febbraio 1992 n. 104 (emanata in seguito alla sentenza 2 febbraio 1990 n. 50 della corte cost.) le disposizioni di cui alla l. 2 aprile 1968 n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili, in attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili previo accertamento da parte delle commissioni di cui all'art. 4 della stessa legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche, deve concludersi che la invalidità psichica del vincitore di un concorso non può di per sè giustificare lo scorrimento della graduatoria in favore di altro candidato.