(massima n. 1)
In caso di smarrimento del bagaglio trasportato non a mano dal viaggiatore a bordo di autobus destinato a pubblico servizio, il vettore è responsabile ove non provi che la perdita del bagaglio è derivata da causa a lui non imputabile ed il danno si può determinare in una somma di euro corrispondenti a lire dodicimila per chilogrammo di peso del bagaglio o nella maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore del passeggero. Se il preciso ammontare di questi valori non può essere provato, il danno può essere liquidato equitativamente dal giudice.