(massima n. 1)
L'obbligo di frequenza della scuola fino a quattordici anni č elevato per gli alunni disabili a 18 anni. Dopo tale etą, per gli alunni handicappati l'istruzione costituisce un diritto, non pił un obbligo, che potrą essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Non č, di conseguenza, fondata, con riferimento agli art. 34 e 38 cost., la q.l.c. dell'art. 14 comma 1 lett. c) l. 5 febbraio 1992 n. 104, e dell'art. 110 comma 2 d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, nella parte in cui precludono la frequenza della scuola dell'obbligo per otto anni nel caso in cui l'alunno handicappato abbia raggiunto il diciottesimo anno di etą.