(massima n. 1)
Il personale educativo degli enti locali non può essere equiparato al personale docente in quanto svolge funzioni diverse, come emerge dall'art. 13, comma 3, della l. n. 104 del 1992 che, nel prevedere misure che rendano effettivo il diritto allo studio dei disabili, stabilisce, per le scuole di ogni ordine e grado, che gli enti locali forniscano attraverso il personale educativo un servizio di assistenza volto a favorire l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap, in affiancamento alla distinta attività di sostegno nelle attività didattiche svolta dai docenti specializzati.