(massima n. 1)
In tema di integrazione scolastica dell'alunno portatore di handicap, la scuola privata paritaria è obbligata a garantire all'alunno disabile le medesime prestazioni di sostegno che gli sarebbero assicurate presso la scuola statale, i cui costi sono solo parzialmente coperti dallo Stato a mezzo di contributi all'uopo stanziati, sicché costituisce discriminazione indiretta, imputabile all'amministrazione statale, l'inottemperanza all'obbligo di erogare le suddette provvidenze che determini una riduzione del servizio educativo ed assistenziale offerto dalla scuola paritaria, e non anche la mancata assunzione dell'intero onere, cui l'amministrazione non è tenuta.