(massima n. 1)
Il reato, formale e di pericolo, previsto dall'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, sanziona la violazione del divieto di intervento in determinate zone vincolate senza la preventiva autorizzazione amministrativa, può concorrere con la contravvenzione punita dall'art. 734 cod. pen., la quale, invece, presuppone l'effettivo danneggiamento delle aree sottoposte a protezione.