(massima n. 1)
Il reato di distruzione e deturpamento di bellezze naturali previsto dall'art. 734 cod. pen ha natura di reato solo eventualmente permanente posto che, se pure può ammettersi una condotta che perduri fino alla cessazione dell'attività antigiuridica anche per fatto del terzo, ciò non è quando, invece, la condotta, esaurendosi, non è suscettibile di protrarsi nel tempo, sì che il momento consumativo coincide con l'ultimo della serie di atti che integrano la condotta che ha leso definitivamente l'interesse tutelato dalla norma, pur potendo continuare le conseguenze dannose.