(massima n. 1)
Il reato di distruzione o alterazione delle bellezze naturali, previsto dall'art. 734 cod. pen., ha natura permanente, ma la permanenza cessa, nell'ipotesi di costruzione o demolizione abusiva in luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autoritą, all'epoca di ultimazione dell'attivitą edilizia o del sequestro che la inibisce.