(massima n. 1)
In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che la disposizione dell'articolo 1681 c.c. pone a carico del vettore per i danni riportati dal trasportato, è esclusa dalla prova che il vettore ha adempiuto all'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno. Tale prova, peraltro, può anche indirettamente derivare dalla rigorosa prova della esclusiva responsabilità del fatto del terzo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stata rigettata l'azione nei confronti del conducente e della proprietaria dell'autoveicolo su cui si trovavano gli attori, per i danni riportati nello scontro con altra autovettura, essendo rimasto accertato che il sinistro era stato provocato esclusivamente dalla imprudente condotta di guida del conducente di quest'ultima).