(massima n. 1)
Integra la contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen. la condotta di chi rifiuti di declinare le proprie generalitą a richiesta delle guardie venatorie nell'esercizio dei compiti di vigilanza loro propri, in quanto queste ultime, pur non rivestendo la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ricoprono la veste di pubblici ufficiali, atteso che esercitano poteri autoritativi e certificativi nell'ambito dell'attivitą di protezione della fauna selvatica, che attiene ad un interesse pubblico della comunitą nazionale.