(massima n. 1)
Non integra il reato di rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identitą personale, di cui all'art. 651 cod. pen., bensģ, eventualmente, ricorrendone gli ulteriori presupposti, quello previsto dagli artt. 4 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento, la condotta di chi rifiuti di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale che gliene faccia richiesta.