(massima n. 1)
Il trasporto gratuito si distingue dal trasporto di cortesia, poiché, mentre nel primo il vettore ha sempre un interesse, sia pure mediato ma giuridicamente rilevante, ad eseguire la prestazione, che ha natura contrattuale, ed č soggetto alla presunzione di responsabilitā prevista dall'art. 1681 c.c., il secondo č, invece, caratterizzato dall'insussistenza sia del cennato interesse sia della presunzione di responsabilitā. Ne consegue che, nel trasporto di cortesia, nel caso di danni subiti dal trasportato a causa di un incidente stradale, non č il vettore a dover provare di aver adottato tutte le misure atte ad evitare il danno, ma č, al contrario, il danneggiato che deve dimostrare la responsabilitā extracontrattuale del vettore.