(massima n. 1)
In tema di autoriciclaggio, integra la condotta punita dall'art. 648-ter.1 cod. pen. il reinvestimento nel gioco d'azzardo e nelle scommesse dei proventi illeciti, così da mascherarne la provenienza delittuosa, poiché l'alea tipica di quei giochi è assimilabile a quella propria delle "attività speculative" contemplate dalla norma incriminatrice, implicando l'accettazione di un rischio correlato all'impiego delle risorse.