(massima n. 1)
Il delitto di circonvenzione di incapace non postula che la vittima versi in stato di incapacitą di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermitą psichica o da deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacitą, risulti idoneo a porlo in uno stato di minorata capacitą intellettiva, volitiva od affettiva, che ne affievolisca le capacitą critiche.