(massima n. 1)
In tema di frode informatica, la nozione di "identitā digitale", che integra l'aggravante di cui all'art. 640-ter, comma terzo, cod. pen., non presuppone una procedura di validazione adottata dalla Pubblica amministrazione, ma trova applicazione anche nel caso di utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da privati. (Fattispecie in cui č stata ritenuta l'aggravante in un caso di accesso abusivo a un servizio di "home banking").