(massima n. 1)
Al trasporto «amichevole o di cortesia», che, a differenza del trasporto «gratuito» il quale corrisponde ad un interesse essenzialmente economico del vettore, è privo dell'elemento negoziale, atteso che il trasporto viene offerto e concesso per amicizia, condiscendenza, mero spirito di liberalità ovvero per altro nobile sentimento, non è applicabile la presunzione di responsabilità di cui, all'art. 1681 c.c. — che dall'ultimo comma del citato articolo è invece estesa al trasporto gratuito — poiché manca un obbligo contrattuale, con la conseguenza che la responsabilità di colui che effettua il trasporto è di natura extracontrattuale ed è regolata quindi dall'art., 2043 c.c., anche con riferimento all'onere della prova in ordine alla responsabilità del vettore. (Nell'affermare il suddetto principio la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito i quali avevano affermato ricorrere l'ipotesi del trasporto «amichevole o di cortesia» in una fattispecie in cui il conducente di un'auto aveva chiesto a due persone di accompagnarlo al fine di non percorrere, da solo e di notte, una strada poco sicura).