(massima n. 1)
Integra il delitto di furto lieve per bisogno, di cui all'art. 626, comma primo, n. 2, cod. pen., la condotta del soggetto malnutrito e in generale stato di indigenza, condizioni di debolezza fronteggiabili con gli ordinari sistemi di protezione sociale, che si impossessi di generi alimentari di ridotto valore economico, non trovando applicazione l'esimente dello stato di necessitą, che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti fronteggiabile.