(massima n. 1)
La circostanza che un viaggiatore abbia riportato danni alla persona scendendo da un treno in movimento č di per sé idonea a vincere la presunzione di responsabilitā posta a carico del gestore del servizio ferroviario per i danni ai passeggeri prevista dall'art. 13 del r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, atteso che tale tipo di condotta viola direttamente la norma di cui all'art. 25 del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753, la quale vieta di "aprire le poste esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi".