(massima n. 1)
Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, comma terzo, cod. pen. la condotta dell'ufficiale di polizia giudiziaria che acceda alla banca dati interforze in violazione delle procedure interne di carattere autorizzativo e per finalitą meramente esplorative, onde acquisire informazioni su colleghi e personaggi pubblici in assenza anche solo di un qualificato sospetto idoneo a stimolare l'attivitą di iniziativa della polizia giudiziaria.